Art. 12.
(Impianti fissi per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche sportive).

      1. Gli impianti fissi per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche sportive di nuova realizzazione non possono essere localizzati all'interno dei centri abitati e nelle aree di cui all'articolo 5, comma 1.
      2. Gli impianti fissi non possono pregiudicare l'assetto idrogeologico del territorio

 

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su cui sono localizzati e non possono avere emissioni, anche acustiche, intollerabili avuto riguardo alla destinazione, preesistente alla realizzazione degli stessi impianti fissi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti.
      3. Gli impianti fissi di nuova realizzazione dotati di infrastrutture murarie sono soggetti da parte del comune territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione, nonché ad autorizzazione per l'esercizio dell'impianto stesso.
      4. Gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione all'esercizio da parte del comune territorialmente competente.
      5. I comuni, valutati i requisiti di cui al comma 2, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fisso previa acquisizione, per gli impianti di nuova realizzazione, del parere consultivo del servizio competente per la difesa del suolo della regione territorialmente competente e sentiti i proprietari dei fondi confinanti con l'impianto fisso, e in ogni caso previa omologazione da parte delle competenti federazioni sportive del CONI.
      6. I comuni verificano annualmente la permanenza delle condizioni di cui al comma 2 e, in caso del loro venire meno, procedono alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fisso con provvedimento debitamente motivato.
      7. La circolazione motorizzata negli impianti fissi è libera.